S T A T U T 0
TITOLO
PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
E' costituita l’Organizzazione di
volontariato denominata "H 81 Insieme Vicenza” ONLUS per portatori di
handicap, con sede in Vicenza Via Santa Caterina n. 17 che assume
la forma giuridica di ASSOCIAZIONE.
Art. 2
L’Organizzazione di volontariato "H
81 Insieme Vicenza” è disciplinata dal seguente Statuto e agisce nei limiti
della Legge n° 266 del 1991, delle Leggi Regionali,
Statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli
aderenti alla Organizzazione. Esso costituisce la
regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione
stessa.
Nell'attività dell’Organizzazione "H
81 Insieme Vicenza" è escluso ogni fine di lucro tornaconto
personale.
L’Organizzazione di volontariato "H
81 Insieme Vicenza" è indipendente da legami e influenze di partiti
politici e gruppi analoghi ed è estranea a ogni
questione politica, religiosa e razziale.
TITOLO
SECONDO - FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Art. 4
Le specifiche finalità dell’Associazione
sono:
a) indirizzare
alle attività sportive e sociali tutti quel soci portatori di handicap (sono
ammessi tutti quelli con handicap compresi nel regolamento F.I.S.D.)
che riconoscono lo sport e le relazioni interpersonali come, terapia fisica,
come sviluppo socio-culturale e come valorizzazione della persona;
b) promuovere,
organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare lo sport e le attività
sociali ad esso connesse, e segnatamente le manifestazioni
e attività sportive che interessano la riabilitazione e l'inserimento nella
vita sociale degli aderenti;
c) mantenere rapporti con le altre
associazioni sportive affinché lo sport relativo ai
portatori di handicap sia considerato
allo stesso livello delle altre attività sportive e socio-culturali;
d) promuovere,
indire, organizzare, patrocinare attività per l’accrescimento della persona
attraverso manifestazioni sportive in qualunque disciplina, ad ogni livello ed
in campo zonale, comprensoriale, regionale, nazionale ed internazionale;
e) partecipare alle manifestazioni sportive,
organizzate dalla Federazione preposta (F.I.S.D.) ed
ad altre manifestazioni di sensibilizzazione sociale a livello provinciale,
regionale, nazionale ed internazionale;
f)
promuovere qualsiasi altra
iniziativa per il miglior sviluppo delle attività interessate allo sport e
alla persona portatrice di handicap;
g) di partecipare ad ogni altra attività
socio-culturale e del tempo libero volta alla valorizzazione
della persona.
h) l’Associazione accetta lo Statuto e si
conforma inoltre con il regolamento della F.I.S.D. ed
ogni disposizione emanata dal competenti organi Federali.
Art. 5
L’Organizzazione di volontariato opera
prevalentemente nella Provincia di Vicenza;
TITOLO
TERZO - I SOCI
Art. 6
Sono soci
dell’Organizzazione tutte le persone che condividono le sue finalità e
che sono mosse da spirito di solidarietà. L’adesione all’Organizzazione è
deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente.
L'iscrizione comporta il versamento della
quota di adesione, di Lire 50.000 cinquantamila, che
verrà eventualmente aggiornata con delibera dell’Assemblea ordinaria. Ogni
socio dovrà versare annualmente la quota sociale stabilita dall'Assemblea
ordinaria.
Art. 7
I soci del "H 81 Insieme Vicenza”
sono: a) Effettivi, b) Onorari , c) Associati.
Art. 8
Soci effettivi.
Sono di diritto soci effettivi tutti, coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro
che in Vicenza e Provincia sono portatori di handicap e desiderano praticare
attività sportiva e socio-culturale nelle discipline preposte e hanno acquisito
tale qualifica a seguito domanda scritta accolta dal Consiglio Direttivo.
Se lo desiderano, possono essere soci di
diritto anche portatori di handicap di altre
provincie.
Art. 9
Soci onorari.
Sono soci onorari, nominati dal Consiglio
Direttivo, le persone che hanno contribuito in modo apprezzabile all'attività
ed affermazione dell’Organizzazione.
Art. 10
Associati
Sono Associati le persone che hanno a
cuore i1 problema e l’inserimento nella società del portatori di handicap e lo
sviluppo sportivo-terapeutico degli stessi e collaborano con l’Associazione.
Art. 11
Le quote sociali hanno validità un anno
coincidente con l’esercizio sociale, non sono mai rimborsabili ne trasferibili.
Art. 12
DIRITTI: I soci dell’Organizzazione hanno
diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’Organizzazione stessa. Essi
hanno diritto di
Art. 13
Solamente i soci effettivi hanno diritto di
prendere parte alle assemblee sociali con voto deliberativo e essere chiamati
a comporre gli organi direttivi dell’Organizzazione. Per i soci
Data la particolare condizione di alcuni
soci è prevista la facoltà di votazione per corrispondenza.
Art. 14
Rappresentanza
del socio.
Il socio, tranne che per le funzioni connesse a
cariche, sociali può sempre farsi rappresentare con
delega scritta da altro socio. Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.
Art. 15
Gratuità delle cariche sociali.
Le, cariche sociali sono
gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Organizzazione
e previa autorizzazione del. Consiglio Direttivo.
Art. 16
DOVERI: I soci dell’Associazione devono svolgere la
propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno dell’Organizzazione è
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede .
I soci di diritto ed i soci
sostenitori-collaboratori hanno l'impegno sociale di:
a) partecipare alle attività
dell’Organizzazione sia come atleta che come collaboratore;
b)
cooperare e contribuire secondo le possibilità personali ed ai
mezzi disponibili allo sviluppo dell’Organizzazione "H 81 Insieme
Vicenza".
Art. 17
Il socio dell’Organizzazione che contravviene ai
doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Organizzazione. L’esclusione è stabilita dall’Assemblea, dopo aver
ascoltato le giustificazioni della persona interessata.
TITOLO QUARTO - GLI ORGANI SOCIALI
Art. 18
Organi del Organizzazione
"H 81 insieme Vicenza" sono:
a) l'Assemblea del soci, b)
il Presidente, c) il Consiglio Direttivo, d) Il Collegio del revisori dei
conti.
Art. 19
Assemblea
dei soci.
L'Assemblea del soci è Il
maggior organo deliberante dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci e
loro delegati ed è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione.
Art. 20
Assemblea
ordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno a conclusione dell'anno sociale.
l'Assemblea è competente a:
a)
discutere e votare la gestione dell'esercizio trascorso sulla
base della relazione predisposta dal Consiglio
Direttivo;
b) votare
il rendiconto Economico-finanziario;
c) eleggere
e revocare con votazione segreta il Presidente e i componenti
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e di eventuali
altri organi sociali;
d) deliberare
la relazione programmatica annuale;
e) deliberare
l'esclusione in via definitiva del soci;
f) esaminare
e deliberare ogni argomento messo all'ordine del giorno.
Oltre ai casi previsti dal presente Statuto,
l’Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che Il Consiglio
Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure quando ne
sia fatta richiesta scritta con preciso ordine del giorno da almeno un terzo
dei soci effettivi.
Art. 21
Convocazione dell’Assemblea.
L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata del
Presidente spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione à tutti ì soci.
Nella lettera devono essere precisati:
il giorno e l'ora della riunione, il luogo prescelto,
gli argomenti in trattazione, le
modalità di votazione, specie per quanto riguardo quello da esprimere per
corrispondenza.
Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice.
In prima convocazione l’Assemblea è
validamente, costituita con la presenza della metà del soci effettivi, in
seconda convocazione, qualunque sia il numero del soci
effettivi presenti.
Art. 22
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su
convocazione del Presidente richiesta dal Consiglio Direttivo, per l’esame
delle modifiche al presente Statuto Sociale, o per lo scioglimento dell’Associazione,
oppure, anche per gli argomenti di straordinaria amministrazione, anche su richiesta scritta e motivata da almeno metà dei Soci.
L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello
Statuto Sociale con la presenza di almeno 3/4 dei Soci Effettivi ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti e lo scioglimento della Società e
relativa destinazione delle attività e beni sociali con il voto favorevole di
almeno 3/4 dei Soci Effettivi.
Per la convocazione valgono le norme dell’Assemblea
Ordinaria.
Art. 23
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo é composto da:
un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere
Segretario, quattro Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti n° 4 componenti.
Il Presidente dell’Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 24
Compiti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio
Direttivo deve provvedere:
- ad
amministrare l’Organizzazione;
- a
redigere il Rendiconto Economico-finanziario;
- ad
approvare il bilancio preventivo;
- a
predisporre la relazione annuale attività svolta;
- proporre
all'Assemblea il programma annuale di attività;
- deliberare
la convocazione delle Assemblee;
- curare
l'esecuzione delle delibere assembleari nelle materie di competenza dell'Assemblea;
- nominare
delegati per particolari incarichi;
- amministrare
i beni dell’Organizzazione;
- deliberare sull'ammissione dei soci e la categoria alla quale
il nuovo socio va iscritto in conformità all'art. 7;
- elaborare, se necessario, regolamenti
interni da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all’Assemblea modifiche dello Statuto o di regolamenti
interni;
- decidere
sull'ammontare della quota associativa annuale;
- rispondere
del suo operato davanti all'Assemblea.
Art. 25
A parte i compiti
specifici propri del Presidente, Vice Presidente e Tesoriere-Segretario, i
singoli compiti verranno fissati secondo le necessità.
Il Consiglio
Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno con voto segreto
ed a maggioranza il Vice-presidente e il Tesoriere Segretario.
Art. 26
Il Presidente è il legale
rappresentante dell’Organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che
impegnano l’Organizzazione; convoca le assemblee sociali e può prendere provvedimenti
di estrema urgenza e necessità in materie di competenza del Consiglio
Direttivo, salvo a sottoporli alla ratifica del
Consiglio stesso nella prima riunione e comunque non oltre 90 giorni. Il
Presidente rimane in carica quattro anni, un mese prima della
scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per le elezioni del nuovo
Presidente.
Art. 27
Entrate
Le entrate dell’Organizzazione sono costituite:
a) dalle
quote sociali pagate dai soci;
b) dalle
eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
c) dalle
attività finanziarie derivanti dall’Organizzazione di manifestazione sportive;
d) da
tutte le altre attività, che possano concorrere a vantaggio del
Organizzazione per la sua attività: sportiva e sociale.
Il fondo comune e il patrimonio sociale sono
costituiti:
a) dagli
Impianti sportivi che entreranno in proprietà del
Organizzazione;
b) dai
trofei aggiudicati definitivamente in gare;
c) dal
materiale, attrezzi e indumenti;
d) dagli
eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
e) da
donazioni, lasciti e successioni;
f) da tutti gli altri beni mobili ed immobili
appartenenti all’Organizzazione stessa.
In caso di
scioglimento, cessazione dell’Organizzazione, i beni, dopo la liquidazione,
saranno devoluti alle Associazioni che svolgono analoghe attività.
Art. 28
Revisori
dei conti.
I revisori dei conti sono
eletti dall'Assemblea, a maggioranza di voti espressi con scheda segreta,
in numero di tre. Nella prima riunione
eleggono il Presidente ed il Vice Presidente con voto
segreto.
Il loro compito è quello
di verificare e relazionare in occasione della
presentazione annuale del conti da parte del Consiglio Direttivo, l'attività
sotto l'aspetto contabile.
Durano in
carica quatto anni e sono rinnovabili.
Art. 29
Bilanci
a) l'esercizio
finanziarlo coincide con l'anno solare;
b) il bilancio insieme con la relazione del Consiglio Direttivo,
deve essere approvato dall’Assemblea del soci;
c) gli eventuali avanzi di gestione dedotta una
quota per la costituzione del fondi di riserva, dovranno essere destinati ad
iniziative nel campo sportivo o assistenziale.
d) il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e
le spese sostenute relative all’anno trascorso.
e) il
bilancio consuntivo è elaborato dal Comitato Esecutivo. Esso contiene le singole
voci di spesa e di entrate relative all’anno
trascorso.
f) il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea e con la
maggioranza dei presenti.
Art. 30
Dimissioni, sostituzioni.
In caso di grave
impedimento, di dimissioni di decesso di uno o più componenti
degli Organi Collegiali di cui alle lettere c - d del precedente art.18, subentra il socio risultato
primo tra i non eletti del rispettivo organo sociale, peraltro in caso di
dimissioni, impedimento o decesso del Presidente, dovrà essere immediatamente
convocata l'Assemblea per la sua sostituzione.
E' sempre facoltà del Consiglio Direttivo per gravi
ragioni di indire nuove elezioni per il rinnovo dell'intero organico sociale.
Art. 31
Durata degli organi
sociali.
La durata provvisoria di tutti gli organi sociali
dell’Organizzazione “H 81 Insieme Vicenza” in carica è di quattro anni coincidenti con
il quadriennio Olimpico
Art. 32
Scioglimento.
In caso di
scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio residuo
deve essere devoluto ad altra Associazione od Ente con finalità analoghe o a
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’Art. 3, comma 190 della Legge
23/12/1996 nr. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.
Art. 33
Norma transitoria
Gli Organi Sociali attualmente in carica scadono il 29 Aprile 2000 al fine di
adeguarsi al nuovo Art. 31
Art. 34
Gli aderenti
all’Organizzazione sono assicurati per malattie,
Visto, Letto e
Approvato nell’Assemblea
Ordinaria del 10/4/1999
Il Segretario Il Presidente
Valeria Zorzetto
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