S T A T U T 0

 

 

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI  

 

Art. 1

E' costituita l’Organizzazione di volontariato denominata "H 81 Insieme Vicenza” ONLUS per portatori di handicap, con sede in Vicenza Via Santa Caterina n. 17 che assume la forma giuridica di ASSOCIAZIONE.

 

Art. 2

L’Organizzazione di volontariato "H 81 Insieme Vicenza” è disciplinata dal seguente Statuto e agisce nei limiti della Legge n° 266 del 1991, delle Leggi Regionali, Statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Art. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione stessa.

Nell'attività dell’Organizzazione "H 81 Insieme Vicenza" è escluso ogni fine di lucro tornaconto personale.

L’Organizzazione di volontariato "H 81 Insieme Vicenza" è indipendente da legami e influenze di partiti politici e gruppi analoghi ed è estranea a ogni questione politica, religiosa e razziale.

 

TITOLO SECONDO - FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

 

Art. 4

Le specifiche finalità dell’Associazione sono:

a)       indirizzare alle attività sportive e sociali tutti quel soci porta­tori di handicap (sono ammessi tutti quelli con handicap compresi nel regolamento F.I.S.D.) che riconoscono lo sport e le relazioni interpersonali come, terapia fisica, come sviluppo socio-culturale e come valorizzazione della persona;

b)      promuovere, organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare lo sport e le attività sociali ad esso connesse, e segnata­mente le manifestazioni e attività sportive che interessano la riabilitazione e l'inserimento nella vita sociale degli aderenti;

c)       mantenere rapporti con le altre associazioni sportive affinché lo sport relativo ai portatori di handicap sia   considerato allo stesso livello delle altre attività sportive e socio-culturali;

d)      promuovere, indire, organizzare, patrocinare attività per l’accrescimento della persona attraverso manifestazioni sportive in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo zonale, compren­soriale, regionale, nazionale ed internazionale;

e)       partecipare alle manifestazioni sportive, organizzate dalla Federazione preposta (F.I.S.D.) ed ad altre manifestazioni di sensibilizzazione sociale a livello provinciale, regiona­le, nazionale ed internazionale;

f)       promuovere qualsiasi altra iniziativa per il miglior svi­luppo delle attività interessate allo sport e alla persona portatrice di handicap;

g)       di partecipare ad ogni altra attività socio-culturale e del tempo libero volta alla valorizzazione della persona.

h)       l’Associazione accetta lo Statuto e si conforma inoltre con il regolamento della F.I.S.D. ed ogni disposizione emanata dal competenti organi Federa­li.

 

Art. 5

L’Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nella Provincia di Vicenza;

 

TITOLO TERZO - I SOCI

 

Art. 6

Sono soci dell’Organizzazione tutte le persone che condividono le sue finalità e che sono mosse da spirito di solidarietà. L’adesione all’Organizzazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

L'iscrizione comporta il versamento della quota di adesione, di Lire 50.000 cinquantamila, che verrà eventualmente aggiornata con delibera dell’Assemblea ordinaria. Ogni socio dovrà versare annualmente la quota sociale stabilita dall'Assemblea ordinaria.

 

Art. 7

I soci del "H 81 Insieme Vicenza” sono: a) Effettivi,  b)  Onorari , c) Associati. 

 

 

 

Art. 8

Soci effettivi.

Sono di diritto soci effettivi tutti, coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro che in Vicenza e Provincia sono portatori di handicap e desiderano praticare attività sportiva e socio-culturale nelle discipline preposte e hanno acquisito tale qualifica a seguito domanda scritta accolta dal Consiglio Direttivo.

Se lo desiderano, possono essere soci di diritto anche portatori di handicap di altre provincie.

 

Art. 9

Soci onorari. 

Sono soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, le persone che hanno contribuito in modo apprezzabile all'attività ed affermazione dell’Organizzazione.

 

Art. 10

Associati

Sono Associati le persone che hanno a cuore i1 problema e l’inserimento nella società del portatori di handicap e lo sviluppo sportivo-terapeutico degli stessi e collaborano con l’Associazione.

 

Art. 11

Le quote sociali hanno validità un anno coincidente con l’esercizio sociale, non sono mai rimborsabili ne trasferibili.

 

Art. 12

DIRITTI: I soci dell’Organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’Organizzazione stessa. Essi hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni sociali e hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e il Regolamento Sociale.

 

Art. 13

Solamente  i soci effettivi hanno diritto di prendere parte alle assemblee sociali con voto deliberativo e essere chiama­ti a comporre gli organi direttivi dell’Organizzazione. Per i  soci minori di anni 18 o incapaci di espletare autono­mamente il diritto di voto, il voto compete a chi legalmente li rappresenta o tutela. Il diritto al voto può essere delegato con l'osservanza del­le disposizioni di cui al successivo art. 14. Per le elezioni a cariche sociali il voto deve essere segre­to.

Data la particolare condizione di alcuni soci è prevista la facoltà di votazione per corrispondenza.

 

Art. 14

Rappresentanza del socio.

Il socio, tranne che per le funzioni connesse a cariche, so­ciali può sempre farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Ogni delegato non può  rappresentare più di due soci.

 

Art. 15

Gratuità delle cariche sociali.

Le, cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Organizzazione e previa auto­rizzazione del. Consiglio Direttivo.

 

Art. 16

DOVERI: I soci dell’Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno dell’Organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede .

I soci di diritto ed i soci sostenitori-collaboratori hanno l'impegno sociale di:

a)                     partecipare alle attività dell’Organizzazione sia come atleta che come collaboratore;

b)                                          cooperare e contribuire secondo le possibilità personali ed ai mezzi disponibili allo sviluppo dell’Organizzazione "H 81 Insieme Vicenza".

 

Art. 17

Il socio dell’Organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Organizzazione. L’esclusione è stabilita dall’Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata.

 

 

TITOLO  QUARTO - GLI ORGANI SOCIALI

 

Art. 18

Organi del Organizzazione "H 81 insieme Vicenza" sono:

a) l'Assemblea del soci, b) il Presidente, c) il Consiglio Direttivo, d) Il Collegio del revisori dei conti.

 

Art. 19

Assemblea dei soci.

L'Assemblea del soci è Il maggior organo deliberante dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci e loro delegati ed è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione.

 

Art. 20

Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno a conclusione dell'anno sociale.

l'Assemblea è competente a:

a)                  discutere e votare la gestione dell'esercizio trascorso sulla base della relazione predisposta dal Consiglio                   

            Direttivo;

b)         votare il rendiconto Economico-finanziario;

c)         eleggere e revocare con votazione segreta il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e di eventuali altri organi sociali;

d)         deliberare la relazione programmatica annuale;

e)         deliberare l'esclusione in via definitiva del soci;

f)          esaminare e deliberare ogni argomento messo all'ordine del giorno.

Oltre ai casi previsti dal presente Statuto, l’Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che Il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta con preciso ordine del giorno da almeno un terzo dei soci effettivi.

 

Art. 21

Convocazione dell’Assemblea.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata del Presidente spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione à tutti ì soci.

Nella lettera devono essere precisati:

il giorno e l'ora della riunione, il luogo prescelto, gli argomenti in trattazione, le modalità di votazione, specie per quanto riguardo quello da esprimere per corrispondenza.

Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente, costituita con la presenza della metà del soci effettivi, in seconda convocazione, qualunque sia il numero del soci effettivi presenti.                                                                   

 

Art. 22

L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente richiesta dal Consiglio Direttivo, per l’esame delle modifiche al presente Statuto Sociale, o per lo scioglimento dell’Associazione, oppure, anche per gli argomenti di straordinaria amministrazione, anche su richiesta scritta e motivata da almeno metà dei Soci.

L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto Sociale con la presenza di almeno 3/4 dei Soci Effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti  e lo scioglimento della Società e relativa destinazione delle attività e beni sociali con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci Effettivi.

Per la convocazione valgono le norme dell’Assemblea Ordinaria.

 

Art. 23

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo é composto da:

un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere Segretario, quattro Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti n° 4 componenti.

Il Presidente dell’Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

 

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere:

-        ad amministrare l’Organizzazione;

-        a redigere il Rendiconto Economico-finanziario;

-        ad approvare il bilancio preventivo;

-        a predisporre la relazione annuale attività svolta;

-        proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;

-        deliberare la convocazione delle Assemblee;

-        curare l'esecuzione delle delibere assembleari nelle materie di competenza dell'Assemblea;

-        nominare delegati per particolari incarichi;

-        amministrare i beni dell’Organizzazione;

-        deliberare sull'ammissione dei soci e la categoria alla quale il nuovo socio va iscritto in conformità all'art. 7;

-        elaborare, se necessario, regolamenti interni da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;

-        proporre all’Assemblea modifiche dello Statuto o di regola­menti interni;

-        decidere sull'ammontare della quota associativa annuale;

-        rispondere del suo operato davanti all'Assemblea.

 

Art. 25

 

A parte i compiti specifici propri del Presidente, Vice Pre­sidente e Tesoriere-Segretario, i singoli compiti verranno fissati secondo le necessità.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno con voto segreto ed a maggioranza il Vice-presidente e il Tesoriere Segretario.

 

Art. 26

 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Organizzazione; convoca le assemblee sociali e può prendere provvedimenti di estrema urgenza e necessità in  materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporli alla ratifica del  Consiglio stesso nella prima riunione e comunque non oltre 90 giorni. Il Presidente rimane in carica quattro anni, un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente.

 

Art. 27

Entrate

Le entrate dell’Organizzazione sono costituite:

a)         dalle quote sociali pagate dai soci;

b)         dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;

c)         dalle attività finanziarie derivanti dall’Organizzazione di manifestazione sportive;

d)         da tutte le altre attività, che possano concorrere a vantaggio del Organizzazione per la sua attività: sportiva e sociale.

Il fondo comune e il patrimonio sociale sono costituiti:

a)         dagli Impianti sportivi che entreranno in proprietà del Organizzazione;

b)         dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;

c)         dal materiale, attrezzi e indumenti;

d)         dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;

e)         da donazioni, lasciti e successioni;

f)          da tutti gli altri beni  mobili ed immobili appartenenti all’Organizzazione stessa.

In caso di scioglimento, cessazione dell’Organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alle Associazioni che svolgono analoghe attività.

 

Art. 28

Revisori dei conti.

I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea, a maggioranza  di voti espressi con scheda segreta, in numero di tre.  Nella prima riunione eleggono il Presidente ed il Vice Presidente con voto segreto.

Il loro compito è quello di verificare e relazionare in occasione della presentazione annuale del conti da parte del Consiglio Direttivo, l'attività sotto l'aspetto contabile.

Durano in carica quatto anni e sono rinnovabili.

 

 

Art. 29

Bilanci

a)       l'esercizio finanziarlo coincide con l'anno solare;

b)      il bilancio insieme con la relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall’Assemblea del soci;

c)       gli eventuali avanzi di gestione dedotta una quota per la costituzione del fondi di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sportivo o assistenziale.

d)      il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

e)       il bilancio consuntivo è elaborato dal Comitato Esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrate relative all’anno trascorso.

f)       il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea e con la maggioranza dei presenti.

 

Art. 30

Dimissioni, sostituzioni.

In caso di grave impedimento, di dimissioni di decesso di uno o più componenti degli Organi Collegiali di cui alle lettere c - d del precedente art.18, subentra il socio risultato primo tra i non eletti del rispettivo organo sociale, peraltro in caso di dimissioni, impedimento o decesso del Presidente, dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per la sua sostituzione.

E' sempre facoltà del Consiglio Direttivo per gravi ragioni di indire nuove elezioni per il rinnovo dell'intero organico sociale.

 

Art. 31

Durata degli organi sociali.

La durata provvisoria di tutti gli organi sociali dell’Organizzazione “H 81 Insieme Vicenza” in carica è di quattro  anni coincidenti con il quadriennio Olimpico

 

Art. 32

Scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra Associazione od Ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’Art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Art. 33

Norma transitoria

Gli Organi Sociali attualmente in carica scadono il 29 Aprile 2000 al fine di adeguarsi al nuovo Art. 31

 

Art. 34

Gli aderenti all’Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91.

 

 

 

Visto, Letto e Approvato nell’Assemblea  Ordinaria del 10/4/1999

 

 

 

 

 

  Il Segretario                                                                                                                Il Presidente                                                                                         

Valeria Zorzetto                                                                                                            Enrico Agosti

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