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Legge
9 gennaio 1989, n. 13
1. 1
I
progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata (1).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili
con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi della presente legge. |
Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3.2
L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno
un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è
consentita la deroga all'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani
superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità
della loro istallazione in un tempo successivo.
L'ascensore va comunque istallato in tutti
i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il
terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
Decreto del Presidente della Repubblica - 6 giugno 2001, n. 380
Art. 77 (L)
Progettazione di nuovi edifici
e ristrutturazione di interi edifici (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
(vedi a sinistra)
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