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STATUT0
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
E’ costituita l’Organizzazione di volontariato denominata “H81 insieme Vicenza ONLUS” per persone con disabilità, con sede in Vicenza Via Strada della Rotonda, 58 che assume la forma giuridica di Associazione.
Art. 2
L’ Associazione di volontariato “H81 insieme Vicenza ONLUS” è disciplinata dal seguente Statuto e agisce nei limiti della Legge n° 266 del 1991, delle Leggi Regionali, Statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’ Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’ Associazione stessa.
Nell’attività dell’Associazione “H81 insieme Vicenza ONLUS” è escluso ogni fine di lucro e vengono perseguite esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’ Associazione “H81 insieme Vicenza ONLUS” è indipendente da legami e influenze di partiti politici e gruppi analoghi ed è estranea a ogni questione politica, religiosa e razziale.
TITOLO SECONDO - FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Art. 4
Le specifiche finalità dell’Associazione sono:
a) indirizzare alle attività sportive e sociali tutti quei soci con disabilità (sono ammessi tutti quelli con disabilità compresi nel regolamento del C.I.P (Comitato Italiano Paralimpico) che riconoscono lo sport e le relazioni interpersonali come, terapia fisica, come sviluppo socio-culturale e come valorizzazione della persona;
b) promuovere, organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare lo sport e le attività sociali e segnatamente le manifestazioni e attività sportive che interessano la riabilitazione e l'inserimento nella vita sociale degli aderenti;
c) mantenere rapporti con le altre associazioni sportive affinché lo sport relativo alle persone con disabilità sia considerato allo stesso livello delle altre attività sportive e socio-culturali;
d) promuovere, indire, organizzare, patrocinare attività per l’accrescimento della persona attraverso manifestazioni sportive in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
e) partecipare alle manifestazioni sportive, organizzate dalla Federazione preposta (C.I.P.) ed ad altre manifestazioni di sensibilizzazione sociale a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
f) promuovere qualsiasi altra iniziativa per il miglior sviluppo delle attività che riguardano lo sport e la persona con disabilità;
g) di partecipare ad ogni altra attività socio-culturale e del tempo libero volta alla valorizzazione della persona;
h) l’Associazione accetta lo Statuto e si conforma inoltre con il regolamento del C.I.P. e della F.A.I.P. (Federazione delle Associazioni Italiane di Paratetraplegici) ed ogni disposizione emanata dai competenti organi Federali.
Art. 5
L’Associazione opera prevalentemente nella Provincia di Vicenza.
TITOLO TERZO - I SOCI
Art. 6
Sono soci dell’Associazione tutte le persone che condividono le sue finalità e che sono mosse da spirito di solidarietà. L’adesione all’Associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione comporta il versamento delle quote di adesione, di Euro 40,00 per i soci effettivi, disabili e normodotati con diritto al voto e possibilità di essere eletti nelle cariche sociali, di Euro 25,00 per i simpatizzanti, normodotati non soci, quindi senza diritto al voto.
Tali quote verranno eventualmente aggiornate con delibera dell’Assemblea ordinaria. Ogni socio dovrà versare annualmente la quota sociale stabilita dall'Assemblea ordinaria.
Art. 7
I soci dell’Associazione “H 81 Insieme Vicenza ONLUS” sono: a) Fondatori, b) Onorari, c) Effettivi.
Art. 8
SOCI FONDATORI
Sono di diritto soci fondatori, tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell’Associazione.
Art. 9
SOCI ONORARI
Sono di diritto soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, le persone che hanno contribuito in modo apprezzabile all'attività ed affermazione dell’Associazione.
Sono soci onorari:
a) soci che hanno rinnovato la quota associativa per 25 anni consecutivi;
b) soci che si sono distinti per particolari meriti sportivi (partecipazione a Paralimpiadi e/o 20 anni di attività sportiva ininterrotta)
C) soci che si sono distinti per particolari meriti sociali (donazioni eccezionali, 5 mandati consecutivi in Consiglio Direttivo)
Tutti i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa, ma conservano il diritto al voto e la possibilità di essere eletti nelle cariche sociali.
Art. 10
SOCI EFFETTIVI
Sono di diritto soci effettivi tutte le persone con disabilità che desiderano praticare attività sportiva e socio-culturale, in regola con il pagamento, annuale, della quota associativa.
Sono soci effettivi, inoltre, tutte le persone normodotate che, avendo a cuore l’inserimento sociale e lo sviluppo sportivo-terapeutico delle persone con disabilità, collaborano con l’Associazione e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Art. 11
Le quote sociali hanno validità un anno coincidente con l’esercizio sociale, non sono mai rimborsabili ne trasferibili.
Art. 12
DIRITTI
I soci dell’Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività inerenti all’Associazione e approvate dall’Associazione stessa. Essi hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni sportive e sociali organizzate dall’Associazione o a cui la stessa decide di partecipare e hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e l’eventuale Regolamento Sociale.
Art. 13
Tutti i soci effettivi hanno diritto di prendere parte alle assemblee sociali con voto deliberativo e essere chiamati a comporre gli organi direttivi dell’Associazione (vedi art. 6 – 9). Per i soci minori di anni 18 o incapaci di espletare autonomamente il diritto di voto, il voto compete a chi legalmente li rappresenta o tutela. Il diritto al voto può essere delegato con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 14. Per le elezioni a cariche sociali il voto deve essere segreto.
Art. 14
RAPPRESENTANZA DEL SOCIO
Il socio, tranne che per le funzioni connesse a cariche sociali può sempre farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.
Art. 15
GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 16
DOVERI
I soci dell’Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (vedi art. 12). Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede
I soci hanno l'impegno di:
a) partecipare alle attività dell’Associazione;
b) cooperare e contribuire secondo le possibilità personali ed ai mezzi disponibili allo sviluppo dell’Associazione "H81 Insieme Vicenza ONLUS".
Art. 17
Il socio dell’ Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è stabilita dall’Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata.
TITOLO QUARTO - GLI ORGANI SOCIALI
Art. 18
Organi dell’ Associazione "H81 insieme Vicenza ONLUS" sono:
a) l'Assemblea dei soci, b) il Presidente, c) il Consiglio Direttivo, d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 19
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è il maggiore organo deliberante dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci e loro delegati ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Art. 20
ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno a conclusione dell'anno sociale.
l'Assemblea è competente a:
a) discutere e votare la gestione dell'esercizio trascorso sulla base della relazione predisposta dal Consiglio Direttivo;
b) votare il rendiconto Economico-finanziario;
c) eleggere e revocare con votazione segreta il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e di eventuali altri organi sociali;
d) deliberare la relazione programmatica annuale;
e) deliberare l'esclusione in via definitiva dei soci;
f) esaminare e deliberare ogni argomento messo all'ordine del giorno.
Art. 21
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea Ordinaria e l’ Assemblea Straordinaria sono convocate con lettera del Presidente spedita a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Nella lettera devono essere precisati:
il giorno e l'ora della riunione, il luogo prescelto, gli argomenti in trattazione.
Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.
Art. 22
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta con preciso ordine del giorno da almeno un terzo dei soci effettivi
L’ Assemblea straordinaria si riunisce per l’esame delle modifiche al presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione, oppure per argomenti di straordinaria amministrazione. L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e lo scioglimento dell’ Associazione con relativa destinazione delle attività e beni sociali, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci Effettivi, e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del codice civile.
Per la convocazione valgono le norme dell’Assemblea Ordinaria.
Art. 23
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo é composto da:
un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario e tre Consiglieri.
Nel Consiglio Direttivo il numero legale è raggiunto con la presenza di almeno n° 4 consiglieri.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 24
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo deve provvedere a:
a) amministrare l’Associazione e i suoi beni;
b) redigere il Rendiconto Economico-finanziario;
c) approvare il bilancio preventivo;
d) predisporre la relazione annuale dell’ attività svolta;
e) proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
f) proporre all'Assemblea eventuali modifiche relative alla quota associativa annuale;
g) proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo statuto o al Regolamento interno;
h) deliberare la convocazione delle Assemblee;
i) curare l'esecuzione delle delibere assembleari nelle materie di competenza dell'Assemblea;
l) nominare delegati per particolari incarichi;
m) elaborare, se necessario, regolamenti interni da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
n) rispondere del suo operato davanti all'Assemblea.
Art. 25
A parte i compiti specifici propri del Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, i singoli compiti verranno fissati secondo le necessità.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno con voto segreto ed a maggioranza il Vice-presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Art. 26
Il Presidente è il legale rappresentante dell’ Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione; convoca le assemblee dei soci e può prendere provvedimenti di estrema urgenza e necessità in materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione e comunque non oltre 90 giorni. Il Presidente rimane in carica quattro anni, almeno 15 giorni prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente.
Art. 27
REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea, a maggioranza di voti espressi con scheda segreta, in numero di tre. Nella prima riunione eleggono il Presidente ed il Vice Presidente.
Il loro compito è quello di verificare e relazionare all’Assemblea dei soci in occasione dell’Assemblea Ordinaria, la presentazione annuale dei bilanci da parte del Consiglio Direttivo. Durano in carica quatto anni e sono rinnovabili.
Art. 28
DIMISSIONI, SOSTITUZIONI
In caso di grave impedimento, di dimissioni, di decesso di uno o più componenti degli Organi Collegiali di cui alle lettere c - d del precedente art.18, subentra il socio risultato primo tra i non eletti del rispettivo organo sociale, peraltro in caso di dimissioni, impedimento o decesso del Presidente, dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea Straordinaria per la sua sostituzione.
E' sempre facoltà del Consiglio Direttivo per gravi ragioni di indire nuove elezioni per il rinnovo dell'intero organico sociale.
Art. 29
DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI
La durata di tutti gli organi sociali dell’Associazione “H81 Insieme Vicenza ONLUS” in carica è di quattro anni coincidenti con il quadriennio Paralimpico.
Art. 30
Gli aderenti all’Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91.
TITOLO QUINTO – GESTIONE PATRIMONIO
Art. 31
ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali versate dai soci;
b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
c) dalle attività finanziarie derivanti dall’organizzazione di manifestazione sportive;
d) da tutte le altre attività, che possano concorrere a vantaggio dell’ Associazione per la sua attività sportiva e sociale;
e) da ogni altra entrata prevista dalla legge 266 del 1991.
Il fondo comune e il patrimonio sociale sono costituiti:
- dagli impianti sportivi che entreranno in proprietà dell’ Associazione
- dai trofei aggiudicati definitivamente in gare
- dal materiale, attrezzi e indumenti
- dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva
- da donazioni, lasciti e successioni
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione stessa
Art. 32
BILANCI
a) l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
b) il bilancio insieme con la relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci;
c) gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sportivo o sociale;
d) il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
e) il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrate relative all’anno trascorso;
f) il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti entro 4 mesi dalla fine dell’esercizio finanziario;
g) il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di entrate ed uscite relative all’anno successivo, è redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Art. 33
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra Associazione od Ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’Art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Visto, Letto e Approvato nell’Assemblea Straordinaria del 27/10/2007
Entra in vigore a partire dal 19 aprile 2008
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