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In questa sezione ci occupiamo dei Varchi Elettronici che sorvegliano le Zone a Traffico Limitato (ZTL) nelle maggiori città. Per Legge (DPR 503/96), ai mezzi di locomozione muniti di speciale contrassegno al servizio di persone disabili è consentito l'accesso ai centri storici che talvolta rientrano in queste zone. Per le persone disabili residenti, normalmente viene concessoa un'autorizzazione valevole per un anno. Per i permessi occasionali purtroppo non vi è una omogeneità di metodo in quanto ogni città adotta un proprio regolamento.
 esempi di rilevatori
Di seguito vi segnaliamo i link ai siti di alcune città dove vigono i varchi elettronici con le istruzioni per evitare le sanzioni amministrative:
segnala varco:
Qualora foste a conoscenza di altre città dove sono presenti ZTL con varchi elettronici vi preghiamo di comunicarcelo in modo che possiamo pubblicarlo. Grazie!
Il caso.
Un minore disabile, in data 18.12.04 si recava ad Arezzo, accompagnato dal padre ed a bordo di un autoveicolo su cui era stato apposto il previsto contrassegno rilasciato dal Comune di Lanciano (luogo di residenza), in Arezzo. A seguito del controllo effettuato dalle telecamere poste all'ingresso della Z.t.l., il proprietario del veicolo (il padre del minore) veniva sanzionato ai sensi dell'art. 7 CDS. Proposto regolare ricorso al Prefetto di Arezzo, quest'ultimo emetteva decreto-ordinanza sostenendo che il conducente non aveva attivato "le procedure previste ed indicate in segnaletica". Avverso il decreto, veniva proposto ricorso al Giudice di Pace di Arezzo.
Sintesi della questione: Il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 188 CDS e 381 D.p.r. 495/1992 (contrassegno invalidi), può, in deroga al disposto dell'art. 7 CDS, accedere liberamente alle Z.t.l. o ad altre aree a circolazione limitata di un Comune differente da quello che lo ha rilasciato, oppure, ogni volta, deve valutare quali siano le procedure adottate da ogni singolo Comune o addirittura come sostenuto dal costituitosi Comune di Arezzo, richiedere una ulteriore autorizzazione comunicando il numero di targa?
La soluzione accolta dal Giudice di Pace di Arezzo con sentenza del 27.06.2006
L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 188 CDS e 381 comma 2° e 3° del D.p.r. 495/1992 per i veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, (resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi»), è strettamente personale, non è vincolata ad uno specifico veicolo, ma soprattutto ha valore su tutto il territorio nazionale.
Poiché il ricorrente ha dimostrato che il veicolo sanzionato era stato utilizzato per il trasporto del figlio disabile, in forza di quanto stabilito dagli artt. 14 comma 4° e 188 CDS nonché dall'art. 381 del Dpr 495/1992, il Gdp di Arezzo ha ritenuto corretto annullare la sanzione, elevata “per la violazione delle procedure previste ed indicate nella segnaletica”, ritenendo che nessuna ulteriore autorizzazione, oltre a quella già in possesso del ricorrente (valida su tutto il territorio nazionale), dovesse essere richiesta per accedere alla ZTL.
In occasione del ricorso il GDP ha inoltre messo in evidenza gli ulteriori seguenti elementi:
1) Il Prefetto, ex art. art. 205 comma 3° CDS, nel caso in cui vi sia opposizione ad un suo decreto-ordinanza, essendo legittimato passivo, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208.
2) La verifica circa la presenza, la validità e titolarità di un'autorizzazione per il trasporto di soggetti disabili, effettuata successivamente alla infrazione stessa, è corretta ed inevitabile dato che non vi alternativa ad un controllo postumo, non essendo possibile, nel caso di rilevazione a mezzo di strumentazioni che operano in autonomia, verificare tali circostanza volta per volta.
3) Qualora un Comune renda noto ai residenti disabili del proprio comprensorio, l'attivazione o realizzazione di particolari opere o servizi atti a metterli in condizioni di non risentire delle barriere di accesso al centro storico, tale comunicazione non può essere eccepita a soggetti, come nel caso di specie, che in quanto residenti in altro Comune, non potevano conoscere tali nuove ed ulteriori modalità.
Interrogazione dell'On. Lucia Codurelli
riguardo alla necessità di adozione di un sistema di riconoscimento a livello Nazionale
Interrogazione Parlamentare
Lettera per conoscenza alle Associazioni di categoria
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