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 fig. 1 Dedichiamo questa sezione allo speciale contrassegno arancione che viene rilasciato alle persone con disabilità. Abbiamo intitolato così questa sezione perchè la dicitura "parcheggio invalidi" ci sembra un po' retrò. In un sondaggio fatto nella nostra mailing-list "BarriereArchitettoniche" si era preferito l'apposizione del simbolo della carrozzina senza alcuna scritta. Per correttezza informiamo che parte dei dati pubblicati sono stati tratti dal sito www.handylex.org.
Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi
Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti
è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa
condizione, il cosiddetto Fig. 2 "contrassegno invalidi" (fig. 1) o "contrassegno
arancione". Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16
dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a
servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico
limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati (fig. 2).
La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata
successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma
3).
Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.
Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.
Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un
certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza
delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il
contrassegno.
A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere
rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in
condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o
altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo
determinato a seguito della certificazione medica che attesti il
periodo di durata dell'invalidità.
Da precisare che il facsimile di contrassegno, approvato dal "Regolamento al Codice della Strada", è uguale (e quindi valido) in tutta Italia
ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o
dalla proprietà di un automezzo. Deve essere esposto in modo ben
visibile nella parte anteriore del veicolo (qualsiasi esso sia).
Il contrassegno prevede, oltre al pittogramma della persona in
carrozzina, uno spazio dove riportare il numero di concessione e uno
dove dovrebbero essere riportate le generalità del titolare.
Il Garante per la protezione dei dati personali con Pronuncia
del 19 gennaio1999 è intervenuto, sollecitato da alcune associazioni,
ravvisando una violazione alla normativa sulla privacy (legge
675 del 1996) che tutela il trattamento e la diffusione dei dati
sensibili. Il Garante a questo proposito è chiaro: il Legislatore deve
provvedere a formulare un nuovo facsimile di tagliando in cui le
generalità del titolare non siano visibili. Attraverso il numero di
concessione, infatti, un vigile può effettuare gli accertamenti del
caso. Nel frattempo i Comuni possono emanare contrassegni che
rispettino la privacy e autorizzare i titolari a mascherare o
cancellare i propri dati personali.
 Fig. 3 Validità all'estero: Non esiste al momento nessun contrassegno per disabili riconosciuto
e valido a livello europeo.Una raccomandazione (non quindi una direttiva) comunitaria ha
suggerito agli Stati Membri di adottare criteri comuni per il rilascio
di un contrassegno uguale in tutta l'Unione (fig. 3) , ma non trattandosi di una
direttiva, gli Stati Membri non sono tenuti a recepirla e ad applicarla.
Alcune informazioni più specifiche su come orientarsi quando si va all'estero si possono trovare a questo link sul sito della Conferenza Europea dei Ministeri dei Trasporti
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