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(barriere architettoniche)

FAQ

Locali privati aperti al pubblico: quando si devono adeguare alla L.13/89

Domanda:

Ho trovato il vostro sito molto interessante, le volevo chiedere un'informazione riguardo l'adeguamento alla L.13/89 per locali privati aperti al pubblico. Nel caso di interventi operati in D.I.A., su un piccolo locale destinato ad ufficio commerciale, devo rispettare i criteri di accessibilita' completa? E se si dov'è posso trovare l'esatto riferimento di legge, visto che non si tratta di ristrutturazione edilizia, ma di manutenzione straordinaria?

Risposta:

siamo di fronte ad un classico esempio dove persino gli uffici tecnici comunali sono impreparati. Andiamo per gradi:
- qualora il locale in questione sia soggetto a cambio destinazione d’uso (esempio da abitazione a esercizio commerciale ) è d’obbligo l’adattamento in base alla Legge 104/92 art. 24 comma 6 riguardo all’accessibilità degli spazi di relazione e dei servizi igienici (per locali aventi area inferiore a 250 mq. è consentita la visitabilità dei servizi igienici);
- qualora il locale in questione non cambi destinazione d’uso pur effettuando un D.I.A. non vi è l’obbligo di adattamento in quanto previsto esclusivamente in caso di ristrutturazione.
In questo caso entra in campo il buon senso del proprietario che dovrebbe, anche se non obbligato, adattare egualmente il locale che ne guadagnerebbe in immagine e anche in valore. Comunque non bisogna dimenticare l’articolo 23 comma 5 della Legge 104/94 che recita: “Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.” ….io aggiungo che non permettere l’accesso autonomamente ad una persona disabile in un luogo aperto al pubblico è fortemente discriminante. Concludo dicendo che al di là delle Leggi che possono essere più o meno impugnate vi è sempre la ragione umana che se unita alla cultura e al senso civico rispecchia chi la usa correttamente.

(Enrico Agosti)

Ascensori: quando scatta l'obbligo di installazione?
 
Domanda:
 
In un edificio di nuova costruzione avente due piani fuori terra e interrato è obbligatoria l'installazione dell'ascensore?
 
Risposta:
 
La Legge 13/89 all'art. 1  comma 3d recita: "La progettazione deve comunque prevedere:.....l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini." , quindi non dovrebbe essere obbligatorio, però nel DM 236/89 che definisce le modalità di attuazione della Legge 13/89 troviamo l'art. 3.2 che termina con la seguente prescrizione: "L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati." Quindi tenendo conto del piano interrato i livelli dei due piani fuori terra sono 4 perciò scatta l'obbligo dell'ascensore. A tale proposito e per le diverse casistiche abbiamo approntato una tabella.
 
(Enrico Agosti)
Servizi igienici: spazio di manovra nell'antibagno.
 
Domanda:
 
In una palestra di fisioterapia l'antibagno deve avere lo spazio di manovra a norma (raggio di cm. 140)?
 
Risposta:
 
Il quesito ci è stato posto dal titolare di una palestra di fisioterapia che dovendo fare dei lavori di ristrutturazione ha provveduto a realizzare un servizio igienico accessibile con antibagno che a detta del progettista non necessita di avere un'area di manovra secondo la normativa (DM 236/89). Premesso che in un ambiente aperto al pubblico tutte le aree di relazione devono avere i requisiti di accessibilità, basterebbe questo per rispondere alla domanda. Nella fattispecie la necessità dell'area di manovra dipende dalla realizzazione delle porte del bagno e dell'antibagno nonché dalla presenza nell'antibagno di un lavabo in quanto il DM 236/89 nella sezione dedicata ai Servizi Igienici apre l'argomento con la seguante introduzione: "Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari". La mera interpretazione di questa frase induce a pensare che solo all'interno del servizio igienico debbano sussistere queste condizioni. Il buon senso suggerisce che la condizione di accessibilità debba esservi anche nell'antibagno in quanto, in caso di necessità si possa facilmente invertire il senso di marcia. In ogni caso ancora il DM 236/89 nella definizione di accessibilità recita: "G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia."

(Enrico Agosti)

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