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Te
la do io la barriera !
(barriere
architettoniche)
FAQ
Locali privati aperti al
pubblico: quando si devono adeguare alla L.13/89
Domanda:
Ho trovato il vostro sito molto
interessante, le volevo chiedere un'informazione riguardo l'adeguamento alla L.13/89
per locali privati aperti al pubblico. Nel caso di interventi operati in D.I.A.,
su un piccolo locale destinato ad ufficio commerciale, devo rispettare i criteri
di accessibilita' completa? E se si dov'è posso trovare l'esatto riferimento di
legge, visto che non si tratta di ristrutturazione edilizia, ma di manutenzione
straordinaria?
Risposta:
- siamo di fronte ad un classico esempio
dove persino gli uffici tecnici comunali sono impreparati. Andiamo per
gradi:
- - qualora il locale in questione sia
soggetto a cambio destinazione d’uso (esempio da abitazione a esercizio
commerciale ) è d’obbligo l’adattamento in base alla Legge 104/92 art. 24
comma 6 riguardo all’accessibilità degli spazi di relazione e dei servizi
igienici (per locali aventi area inferiore a 250 mq. è consentita la
visitabilità dei servizi igienici);
- - qualora il locale in questione non cambi
destinazione d’uso pur effettuando un D.I.A. non vi è l’obbligo di
adattamento in quanto previsto esclusivamente in caso di ristrutturazione.
- In questo caso entra in campo il buon
senso del proprietario che dovrebbe, anche se non obbligato, adattare
egualmente il locale che ne guadagnerebbe in immagine e anche in valore.
Comunque non bisogna dimenticare l’articolo 23 comma 5 della Legge 104/94
che recita: “Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.” ….io
aggiungo che non permettere l’accesso autonomamente ad una persona disabile
in un luogo aperto al pubblico è fortemente discriminante. Concludo dicendo
che al di là delle Leggi che possono essere più o meno impugnate vi è sempre
la ragione umana che se unita alla cultura e al senso civico rispecchia chi
la usa correttamente.
-
-
(Enrico Agosti)
Ascensori: quando scatta l'obbligo di
installazione?
Domanda:
In un edificio di nuova costruzione avente due
piani fuori terra e interrato è obbligatoria l'installazione dell'ascensore?
Risposta:
La Legge 13/89 all'art. 1 comma 3d recita:
"La progettazione deve comunque prevedere:.....l'installazione,
nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per
ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini." , quindi non dovrebbe
essere obbligatorio, però nel DM 236/89 che definisce le modalità di
attuazione della Legge 13/89 troviamo l'art. 3.2 che termina con la seguente
prescrizione: "L'ascensore va comunque
istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è
posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o
porticati." Quindi tenendo conto del piano interrato i livelli dei due
piani fuori terra sono 4 perciò scatta l'obbligo dell'ascensore. A tale
proposito e per le diverse casistiche abbiamo approntato una
tabella.
(Enrico Agosti)
Servizi igienici: spazio di manovra
nell'antibagno.
Domanda:
In una palestra di fisioterapia l'antibagno deve
avere lo spazio di manovra a norma (raggio di cm. 140)?
Risposta:
Il quesito ci è stato posto dal titolare di una
palestra di fisioterapia che dovendo fare dei lavori di ristrutturazione ha
provveduto a realizzare un servizio igienico accessibile con antibagno che a
detta del progettista non necessita di avere un'area di manovra secondo la
normativa (DM 236/89). Premesso che in un ambiente aperto al pubblico tutte le
aree di relazione devono avere i requisiti di accessibilità, basterebbe questo
per rispondere alla domanda. Nella fattispecie la necessità dell'area di
manovra dipende dalla realizzazione delle porte del bagno
e dell'antibagno nonché dalla presenza nell'antibagno di un lavabo in quanto
il DM 236/89 nella sezione dedicata ai Servizi Igienici apre l'argomento con
la seguante introduzione: "Nei servizi
igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le
manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi
sanitari". La mera interpretazione di questa frase induce a pensare che
solo all'interno del servizio igienico debbano sussistere queste condizioni.
Il buon senso suggerisce che la condizione di accessibilità debba esservi
anche nell'antibagno in quanto, in caso di necessità si possa facilmente
invertire il senso di marcia. In ogni caso ancora il DM 236/89 nella
definizione di accessibilità recita:
"G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue
singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne
spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia."
(Enrico Agosti)
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