BARRIERE
ARCHITETTONICHE
 
MANUALE DI TUTELA GIURIDICA
 
 
SANZIONI

1) L'art. 24 comma VII legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche siano dichiarate inabitabili ed inagibili ove le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate.

Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accerta- menti per l'agibilità e l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza sono direttamente responsabili e sono puniti con l'ammenda da 10 a 50.000.000 e con la sospensione dai rispettivi albi professionali da uno a sei mesi.

2) Dichiarazione di conformità. La legge-quadro sull'handicap, in linea con le previsione della legge 1311989, ha generalizzato l'obbligo di allegare un'apposita dichiarazione resa da un professionista abilitato ai progetti di esecuzione dei lavori riguardanti gli edifici pubblici ed aperti al pubblico; alle varianti in corso d'opera e alle opere interne.

Nella legislazione più recente, peraltro, si è fatto largo uso della perizia giurata stragiudiziale (introdotta con l'art. 5 RD. 9 ottobre 1922 n. 1366).

Si vedano ad esempio art. 35, 36 legge 47185 e art. 9 legge 46/1990. Si tratta di un'assunzione di responsabilità da parte del professionista che qualora attesti il falso con riguardo alle circostanze di fatto oggetto di percezione diretta va incontro alle sanzioni previste dagli art. 481-483 c.p. (falso in atto pubblico).

Peraltro ove si considerino le modifiche introdotte dalla L. 493/1993 in tema di rilascio della concessione edilizia si può giungere alla conclusione che la mancata presentazione della perizia giurata renderebbe la domanda irricevibile ed improcedibile.

A ciò consegue che una concessione edilizia rilasciata in difetto di quanto sopra, possa presentare sia profili di abuso in atti d'ufficio a carico dell'Amministrazione concedente, sia profili di illegittimità e comunque di possibile disapplicabilità da parte del Giudice penale con conseguente configurazione degli illeciti di cui all'art. 20 L. 47185. (Edificio privo di concessione edilizia).

3) La legge 104 del 1992 ha espressamente introdotto la sanzione del diniego dell'agibilità e dell'abitabilità.

Ciò premesso e ancorché il certificato di abitabilità di cui all'art. 221 R.D. n. 1265/1934 sia richiesto a tutela della pubblica igiene, possono forse ipotizzarsi, nel caso in cui detto certificato venga ugualmente rilasciato pur nella violazione della normativa che ci occupa, i medesimi profili di abuso e di disapplicazione dell'atto amministrativo di cui al precedente punto.

4) Inefficacia dei regolamenti edilizi

L'art. 24 XI comma L 104/1992 stabilisce infine l'inefficacia dei regolamenti edilizi comunali non resi compatibili con le disposizioni in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ed in contrasto con esse: in tal caso quindi si applicano direttamente le disposizioni normative che dispongono in ordine all'eliminazione delle barriere in parola.

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