NORMATIVA VIGENTE
Con la legge 5 febbraio 1992 n. 104, lo Stato italiano si è dato una serie di regole volte a promuovere il pieno esercizio di ogni diritto civile, sociale e politico delle persone handicappate, nonché destinate a stabilire l'ambito entro il quale dovrà svilupparsi ogni normativa futura.
In particolare, la legge in parola recita all'art. 3: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
L'art. 5 della cosiddetta "legge quadro" recita: "1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: ... m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge".
L'art. 8 recita:
"I. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: " ... c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico".
All'art. 24 dei medesimo testo normativo, in punto "eliminazione o superamento delle barriere architettoniche", è detto:
"1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118, e successive modificazioni, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi ... nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli art. 4 e 5 della citata legge 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle Autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali... .
3. Alle comunicazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti gli edifici pubblici ed aperti al pubblico ... sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità o di superamento delle barriere architettoniche...
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia... è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità... deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche... l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne da atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalle dichiarazioni di cui al comma 3....
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici o privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi".
Precisato che per "barriere architettoniche" si intende genericamente qualunque impedimento fisico per la vita sociale e personale, e che tale termine connota tanto ipotesi di ostacoli che in concreto esistano, quanto ipotesi in cui è, viceversa proprio la mancanza di qualcosa a costituire una barriera architettonica, si precisa altresì che la nozione di edifici aperti al pubblico comprende tutti quegli ambienti spazi o edifici privati dove si svolga un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed alla produzione di servizi, quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar ed altri.
Secondo la Corte Costituzionale (9 aprile 1970 n 56) un locale deve considerarsi pubblico quando si accerti che in esso si svolge attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi. La Cassazione ha attribuito il carattere pubblico ai locali che prevedano il pagamento di un biglietto d'ingresso, il rilascio di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto, a quelli che pubblicizzino la propria attività o che abbiano una struttura tale da rendere evidente lo svolgimento di un'attività imprenditoriale: nonché a quelli che consentano l'ingresso ad un rilevante numero di persone.
Poiché la prima normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici o aperti al pubblico risale al 1971, mentre la previsione relativa al superamento delle barriere negli edifici privati (aperti al pubblico) è da collocarsi nel 1989, ma solo con la legge 104 del 1992 è stata espressamente disciplinata la materia degli edifici privati aperti al pubblico, deve ritenersi che tutte le costruzioni successive a tale anno (o nelle quali, dopo l'anno indicato, siano stati effettuati interventi significativi) debbano rispondere ai requisiti di cui alla legge quadro citata.
Rispetto alla constatata mancanza di accessibilità, andranno dunque accertate, volta per volta, la data di progettazione, di costruzione o di ristrutturazione dell'edificio, ovvero le date di esecuzione di interventi tali da limitare anche parzialmente l'accessibilità.
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